Faq ristrutturazioni

Ultimo aggiornamento 19 aprile 2021

BONUS 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Leggi la Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • condomìni;
  • altri soggetti-casistiche: chiedi maggiori info.

Gli interventi riguardano fabbricati a uso abitativo: prima, seconda casa e oltre (chiedi maggiori info).

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

1) Con detrazione fiscale:

come per gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cliente (contribuente) può scegliere di usufruire per i prossimi 5 anni del credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi, equivalente al 110% dei lavori fatturati.

In questo caso, il cliente paga personalmente l’importo totale dovuto per gli interventi richiesti.

2) Con sconto in fattura:

con l’opzione dello sconto in fattura, il cliente beneficiario del superbonus 110%, chiede all’impresa che gestisce l’operazione di applicargli, appunto, uno sconto diretto sulla fattura di spesa. 

Sarà l’impresa a beneficiare del credito d’imposta spettante al cliente. Di norma, sarà un “general contractor” che si occuperà dell’intera pratica del cliente.

In questo caso, il cliente ottiene i lavori eseguiti a costo ZERO.

3) Con la cessione del credito:

con la cessione del credito, il cliente cede a fornitori dei beni/servizi necessari alla realizzazione degli interventi, a persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti oppure agli  istituti di credito e intermediari finanziari) l’importo corrispondente alla detrazione, che si traduce in credito d’imposta.

In questo caso, il cliente ottiene di pagare uno o più soggetti con la cessione del credito.

L’iter per ottenere il BONUS è articolato in diversi passaggi:

  • pratica burocratica di richiesta del beneficio
  • accordo con il tecnico
  • accordo con la ditta che esegue i lavori
  • visto di conformità sull’opzione scelta
  • pagamento dei corrispettivi ai fornitori per i servizi forniti o cessione del credito

Il contribuente ha la facoltà di seguire l’iter in autonomia oppure di avvalersi di un soggetto terzo che offre il servizio “chiavi in mano”.

Il soggetto che si occupa di tutte le pratiche “chiavi in mano” è il GENERAL CONTRACTOR: l’azienda che ti seguirà dall’avvio della pratica fino alla consegna dei lavori.

– 50 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
– 30 mila euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
– 96 mila euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
– 54 mila per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
– 48 mila per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
– 3 mila per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

– altri limiti: chiedi maggiori info.

BONUS FACCIATE

Si, il beneficio si estende a tutti gli immobili purchè il contribuente ne abbia valido titolo di possesso o detenzione.

Si, il bonus può essere percepito da tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires con l’esclusione esplicita dei contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Si, purchè conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

No, a meno che le spese non siano state sostenute nel 2020.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
– su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
– sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio.

Rientrano nel bonus facciate anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di
    perizie e sopralluoghi);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
    materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Il bonus non spetta per gli interventi effettuati:

  • sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Il bonus facciate è cumulabile con altre detrazioni purchè non si richiedano più agevolazioni sullo stesso intervento.

Si, queste opzioni sono valide per i lavori realizzati nel 2020 e nel 2021.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

No, il beneficio fiscale spetta solo in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi.

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;

• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:
• quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano
anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
• la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

No, la circolare delle Entrate numero 29 del 2013 ha chiarito che le smart TV, sebbene di classe A+, non rientrano tra i grandi elettrodomestici ai fini del bonus.

Si, bonus mobili è personale.Quindi se la ristrutturazione è a carico soltanto di uno dei coniugi e l’altro invece paga l’arredo, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si perde e non spetterà a nessuno dei due.

Si, i mobili acquistati possono anche essere relativi ad una stanza diversa da quella sottoposta a ristrutturazione.

No, in quanto il Bonus mobili non è compreso nell’elenco di lavori per la ristrutturazione di un immobile che ammettono l’opportunità di cessione del credito o lo sconto in fattura.

No, la detrazione non si trasferisce in caso di cessione dell’immobile.

2020 © Studio Ore9 – Consulenza e Formazione
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